Ognuno di noi ha provato almeno una volta il problema del ritardo di Trenitalia, consuetudine soprattutto sulle tratte regionali ma non raro neanche per Frecciabianca ed Eurostar e persino Frecciarossa. Il primo dubbio quando si accumulano i minuti di ritardo è quale sia la politica di rimborso per ritardo di Trenitalia. Cerchiamo di capire quali sono le regole e le procedure per ottenere il rimborso, specificando innanzitutto una differenza fondamentale tra rimborso e indennizzo.
Nel regolamento di Trenitalia si parla di rimborso soltanto quando il biglietto acquistato non venga poi utilizzato dal viaggiatore, mentre in tutti gli altri casi (dal ritardo all’arrivo al guasto tecnico durante il viaggio) il termine corretto è indennizzo. Una semplice questione dialettica? Non proprio, come vedremo. L’unico caso di ‘rimborso puro’ è quello dei biglietti non utilizzati, di cui Trenitalia rimborsa il totale trattenendo però il 20% del prezzo pagato, ma con una precisazione importante: solo il biglietto base offre la possibilità di rimborso, da cui sono esclusi i biglietti Economy e Supereconomy e quelli in promozione.
Trenitalia: indennizzo e rimborso
In tutte le altre situazioni tipiche, anche se utilizzeremo il termine rimborso, si tratta di un indennizzo.
Rimborso per ritardo: per tutti i treni, Trenitalia ha fissato due tipi di indennizzo, a patto che il ritardo all’arrivo sia superiore ai 60 minuti:
– Rimborso del 25% del prezzo del biglietto, quando il ritardo è pari o superiore a 60 minuti e fino ad un massimo di 119 minuti;
– Rimborso del 50% del prezzo del biglietto, quando il ritardo è pari o superiore a 120 minuti.
Questo tipo di indennizzo è valido anche per i treni regionali, gli abbonamenti e carnet dei treni di media e lunga percorrenza. Per quest’ultimi il calcolo del ritardo e del rimborso avviene considerando la percentuale di treni con ritardo nel periodo, valore poi moltiplicato per la percentuale di rimborso e per il valore dell’abbonamento. Non è detto comunque che il ritardo di oltre 60 minuti faccia accedere all’indennizzo in maniera automatica. Il rimborso è escluso:
– Se al momento dell’acquisto del biglietto il treno ha già accumulato del ritardo;
– Se il ritardo è dovuto da scioperi o lavori programmati di cui è stata data comunicazione;
– In caso di eventi naturali catastrofici o eventi dovuti a terzi;
– Per i biglietti gratuiti;
– Per i biglietti il cui importo è uguale o inferiore a 4 euro.
Vediamo infine alcuni casi particolari di rimborso:
– Rimborso per aria condizionato non funzionante: il diritto si applica solo ai treni Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciaargento, Eurostar e Intercity, con un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto ma senza alcun rimborso in denaro. Per notificare il guasto bisogna richiedere al personale di bordo di indicarlo sul rapporto, pena la perdita del diritto al rimborso.
– Rimborso per casi eccezionali: i casi eccezionali riguardano soprattutto eventi climatici improvvisi come le forti nevicate che bloccano la linea. In questi casi Trenitalia ha introdotto anche il rimborso e indennizzo totale.
Come richiedere il rimborso: ad eccezione nel caso in cui la notifica va fatta all’arrivo in stazione (ad esempio quando non si utilizza il biglietto o quando c’è un guasto al condizionatore) per tutti gli altri casi l’utente ha 20 giorni dalla data di viaggio per richiedere rimborso e indennizzo. Le modalità sono diverse: sito ufficiale di Trenitalia, biglietterie in stazione, agenzie viaggio, centri assistenza clienti, call center Trenitalia o infine inviando una email all’indirizzo rimborsi@trenitalia.it. Quale che sia la strada scelta per la richiesta di indennizzo, bisogna sempre indicare il codice PNR del biglietto, tenendo presente che il rimborso decade dopo 12 mesi.