Penso che pochi non siano mai entrati in contatto con un Promotore Finanziario. Soprattutto le persone interessate all’investimento in strumenti finanziari hanno avuto contatti con un Promotore Finanziario, magari direttamente presso il proprio domicilio, ricevendo proposte di investimento. Nulla di strano o illegale, il Promotore Finanziario ha legittimamente esercitato l’attività di offerta fuori sede. La figura professionale del Promotore Finanziario è nata ufficialmente all’interno dell’art. 5 della Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, la cosiddetta Legge sulle SIM, che prevedeva l’istituzione dell’Albo Nazionale dei Promotori Finanziari, nel quale confluirono coloro che fino a quel momento si autodefinivano “Consulenti Finanziari”. Il Promotore Finanziario è attualmente definito dall’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”.
Il promotore finanziario è dunque l’unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato, cioè di una banca, di una Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.
Per Legge quindi l’attività del Promotore Finanziario può essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo intermediario finanziario. I Promotori Finanziari sono, dunque, agenti monomandatari, possono, cioè, vendere soltanto i prodotti dell’istituto finanziario per il quale lavorano, pena la radiazione dall’Albo. La Società (banca, sim o sgr) per cui il promotore opera, per offrire una migliore tutela al risparmiatore, è ritenuta responsabile in solido dell’operato del promotore stesso dei danni arrecati a terzi, e ne risponde anche in caso di comportamenti penalmente perseguibili.
Successivamente la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con delibera 16737 del 18 dicembre 2008, ha definito nel 1° gennaio 2009, la data di inizio dell’operatività dell’Albo Promotori Finanziari (APF). A partire da tale data, è stata disposta l’automatica iscrizione all’Albo unico Nazionale tenuto dall’APF di tutti i soggetti iscritti alla data del 31 dicembre 2008 all’Albo unico Nazionale tenuto dalla Consob. La Consob disciplina l’attività del Promotore Finanziario nel rispetto di regole di comportamento severe per garantire al risparmiatore la massima affidabilità.
L’accesso all’Albo è regolato dal decreto del Ministero del Tesoro n. 472/98, che definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per l’iscrizione.
Per essere iscritti all’Albo Promotori Finanziari bisogna infatti:
– essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e non trovarsi in determinate situazioni impeditive (procedimenti penali o altro);
– essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
– aver superato la prova valutativa attraverso un esame o essere in possesso dei requisiti di professionalità individuati dalla Consob.
I Promotori Finanziari contano in Italia circa quattro milioni di clienti, ponendosi come canale distributivo in linea con il resto dell’Europa.