In questa guida spieghiamo come funziona il comodato d’azienda.
Il comodato d’azienda è una fattispecie di godimento e di gestione dell’azienda non regolata da specifiche norme di legge ed è attuabile quando l’azienda viene temporaneamente trasferita a titolo gratuito, ovvero senza pagamento di un canone.
La dottrina ritiene unanimemente ammissibile il comodato, essendo agevole individuare nel comodatario il soggetto che diventa imprenditore per la gestione dell’azienda durante il comodato.
Il contratto di comodato di azienda deve formalmente essere redatto per iscritto: infatti, l’art. 2556, comma primo, del codice civile dispone che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
Inoltre, il comma secondo dell’articolo statuisce che i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Le disposizioni generali sul contratto di comodato sono contenute nel libro quarto, titolo III, capo XIV del codice civile (articoli 1803 – 1812).
In particolare l’art. 1804 del codice civile dispone che il comodatario ha l’obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; egli può servirsene solo per l’uso determinato nel contratto o dalla natura della cosa. In particolare il comodatario deve gestire l’azienda sotto la primitiva ditta e restituire al comodante l’organismo aziendale inalterato nella sua consistenza globale e nella sua finzione, ma senza obbligo di conservare l’immutabilità dei singoli elementi. Il comodatario può alienare i beni necessari per la normale attività senza obbligo di sostituire le cose consumabili, salvo l’obbligo di pagarne il valore alla fine del contratto.
Il comodatario non può, inoltre, concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Infine, se il comodatario non adempie gli obblighi sopra indicati, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Per quanto riguarda poi la restituzione del bene oggetto del comodato l’art. 1809 del codice civile statuisce che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata; nel caso, invece, che non sia stato convenuto un termine e questo non risulti dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Al contratto di comodato d’azienda possono poi applicarsi anche le norme dettate per l’affitto d’azienda, con esclusione di quelle disposizioni che presuppongono la corrispettività del contratto.