L’articolo 61 del Decreto legislativo n. 276/2003 fornisce una definizione giuridica e civilistica delle prestazioni occasionali, senza però chiarire il regime fiscale da applicare ai compensi percepiti.
Allo scopo di chiarire la caratteristica dei compensi percepiti per prestazioni occasionali da un punto di vista fiscale, si potrebbero evidenziare le seguenti ipotesi:
prestazioni occasionali minime, caratterizzate da rapporti di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ed effettuati a favore di uno stesso committente, per un compenso che non supera i 5mila euro (nello stesso anno solare). Questi compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’articolo 81, lettera 1) del TUIR e soggetti a ritenuta di acconto.
prestazioni occasionali, caratterizzate dal superamento del limite dei 30 giorni ed effettuate a favore dello stesso committente, con un corrispettivo superiore a 5mila euro. Tali prestazioni rientrano nelle collaborazioni coordinate e continuative, più precisamente tra i lavori a progetto. Da un punto di vista fiscale il compenso è assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 47 lettera c) del TUIR ed è soggetto a contributi da versarsi nella gestione separata INPS. Il collaboratore deve quindi emettere una ricevuta per prestazione occasionale.
prestazioni occasionali con contratto d’opera, caratterizzati da un compenso superiore ai 5mila euro, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro specifici. Da un punto di vista fiscale sono da includere tra i redditi di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’articolo 81 lettera l) di cui sopra. Dal mese di gennaio 2004 sono soggetti anche alla contribuzione INPS gestione separata per la parte che eccede 5mila euro.
Prima di svolgere una serie di prestazioni occasionali, è bene valutare attentamente se il prestatore intenda avviare o meno un’attività d’impresa o di libera professione, questo in termini di apertura o meno della partita IVA. Se, invece, le prestazioni sono abituali occorre che il prestatore apra una posizione IVA ed emetta regolare fattura. Si legge infatti che
L’organizzazione dell’attività deve avere un’importanza apprezzabile, come pure deve esserci sistematicità, vale a dire professionalità abituale, nell’eccezione di “ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti” (si veda Corte di Cassazione n. 1052 del 20 giugno 1998).
Per contro, il significato di prestazioni occasionali riferito ad un’attività lavorativa traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità e della secondarietà.