La cessione del quinto dello stipendio è uno dei finanziamenti maggiormente diffusi nel nostro paese. La disciplina normativa è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 /1950, aggiornato recentemente dalla Legge 80 del 14 maggio 2005. Nelle norme citate è previsto che la cessione del quinto dello stipendio consista in un prestito personale il cui rimborso preveda il rimborso di rate mensili che siano di importo pari al massimo al 20 per cento della retribuzione netta ( pertanto l’importo della rata potrà essere al massimo il quinto dello stipendio percepito). Tale prestito ha una durata variabile dai 24 ai 120 mesi, e può essere accordato a lavoratori dipendenti sia di enti pubblici che di enti privati. Particolare novità è che a seguito delle recenti modifiche legislative anche i pensionati possono accedere a questa particolare forma di credito.
Ruolo dell’intermediario – Il D.P.R. 180/50 inoltre garantisce la serietà dell’ istituto prevedendo che la cessione del quinto dello stipendio possa essere effettuata da una banca o altro intermediario del credito con iscrizione presso l’ apposito albo tenuto dalla Banca D’ Italia ( inizialmente l’ albo era tenuto dall’ ufficio italiano cambi, in seguito soppresso). Attualmente quindi chi ha bisogno di questa forma di finanziamento può rivolgersi direttamente ad uno degli istituti sopra menzionati può contattare un intermediario che provvederà a fare da tramite tra il cliente e l’ente che provvederà al finanziamento. Il mediatore creditizio viene direttamente pagato dall’ istituto bancario e ciò permetterà al cliente di non dover versare alcuna commissione di mediazione.
Compiti del datore di lavoro – Il datore di lavoro , il quale sarà tempestivamente informato della concessione del prestito” quinto dello stipendio”, dovrà provvedere a trattenere la rata mensile dal lavoratore ( che ricordiamo non supererà il 20 per cento dello stipendio netto).
Ricordiamo che il datore di lavoro non sarà mai responsabile del mancato pagamento di una rata del lavoratore e che, in caso di dimissioni o licenziamento, il datore di lavoro dovrà trattenere ogni somma che consenta di rimborsare l’ eventuale debito residuo del lavoratore